Non è scontato che la legge equipari la necessaria tutela dei minori a quella di una persona con disabilità. Il fatto che ha determinato l’assunto giuridico scaturisce da un episodio accaduto ad una persona con problemi di salute mentale. Una paziente affidata ad un servizio di assistenza. In Italia sono Sono 728.338 le persone con problemi di salute mentale secondo il rapporto annuale del governo sulla salute mentale.
Accogliendo il ricorso di una donna affetta da oligofrenia vittima di una caduta accidentale dal pulmino che la trasportava al Centro di terapia che abitualmente frequenta, la Corte di Cassazione ha attribuito la responsabilità della tutela della persona disabile alla Ausl e alla Cooperativa di servizi assistenza ai disabili a cui era stato affidato il trasporto.
L’assimilazione tra soggetti deboli come i bambini e tutela delle persone con disabilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’Ausl e la cooperativa che gestiscono il servizio di trasporto sono responsabili della caduta accidentale di una persona con disabilità se avviene dal pulmino che la trasportava. La sentenza n. 7922 della Corte di Cassazione lo ha stabilito perché la legge considera minori e disabili equiparabili nel loro diritto all’assistenza e alla tutela. La conseguenza è che la giurisprudenza che protegge i minori si applica anche alle persone disabili. Non a caso la legge individua gli stessi istituti a protezione dei minori, degli interdetti e inabili, ci dice l’avvocato che si occupa di tutela dei disabili Anna Sagone di Torino.
La definizione giurisprudenziale dei soggetti svantaggiati e persone con disabilità
Per la Corte è decisivo il fatto che il servizio affidato e svolto dalla Cooperativa sia quello specifico del trasporto di persone con disabilità. “Vuol dire – prosegue la decisione – che era stato predisposto un servizio di trasporto proprio per far fronte alle esigenze di superamento delle barriere architettoniche, da intendersi come qualunque impedimento per la vita sociale e personale di persone con disabilità“, anche quello di salire e scendere dal pulmino.
A sostegno della decisione la Corte ricorda che la definizione relativa alla disabilità è stata data dalla Convenzione internazionale delle persone con disabilità, dal diritto dell’UE, dalla legislazione nazionale e regionale. Per la Giurisprudenza la persona disabile è quella “la cui condizione richiede un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito, per rispondere alle loro esigenze specifiche fino al caso – nell’eventualità di condizioni di disabilità grave – di un’assistenza specifica e continuativa“.
L’assimilazione tra trasporto scolastico e alunni incapaci di autodisciplina e trasporto delle persone con disabilità
In base a quanto afferma la Cassazione, la giurisprudenza sul trasporto scolastico tiene conto di considerazioni simili a quelle riguardanti le persone con disabilità. Infatti, gli alunni sono ritenuti incapaci di autodisciplina a causa della loro età, inesperienza e naturale vivacità. Pertanto, è necessario adottare tutte le precauzioni adeguate per garantire la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo insieme, considerando il limitato grado di prudenza e disciplina che si può ragionevolmente aspettare dagli studenti. Questo include anche la responsabilità dell’autista del veicolo ogni volta che non prende le dovute precauzioni, basate sulla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo.
Le eventuali istruzioni date dai genitori, come ad esempio lasciare il minore in un determinato posto, non possono costituire una giustificazione per esonerare l’autista dalla responsabilità se queste disposizioni mettono in pericolo la sicurezza del minore.
La responsabilità delle persone con vulnerabilità nota
Analogamente a quanto sopra, nel caso dibattuto dalla Corte, la persona coinvolta era in una situazione di vulnerabilità nota alla cooperativa, che aveva il dovere di sorveglianza, e alla Ausl. Quindi, la Coop avrebbe dovuto agire con diligenza e un livello di controllo più intenso, considerando la vulnerabilità dei clienti del servizio, anche se la persona coinvolta non ha richiesto misure di assistenza specifiche o non ha dimostrato di averne bisogno.
Inoltre, il fatto che la caduta sia avvenuta dopo essere scesa dal pulmino non è rilevante, poiché la responsabilità del trasporto dei minori e delle persone con disabilità è strettamente legata all’assistenza e alla vigilanza delle persone trasportate. Questo vale durante gli intervalli in cui tali doveri non sono affidati ad altri o non possono essere gestiti dalle famiglie o dalla scuola.